Statuto

I. Nome, sede e scopo
Art. 1
Lo Sci Club Capriasca (di seguito SCC) é un’associazione sportiva aconfessionale e apolitica costituita sulla base degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero ed é regolato dal presente statuto. Esso é stato fondato nel 1934, la sua sede é a Capriasca. È affiliato alla Federazione Svizzera di Sci (FSS) ed alla Federazione di Sci della Svizzera Italiana (FSSI) con tutti i suoi membri. I colori sociali sono il rosso ed il blu.


Art. 2
Lo Sci Club Capriasca ha quale scopo la promozione, lo sviluppo e la propaganda dello sci, dello
snowboard e degli altri sport di scivolamento.


Art. 3
Lo SCC é composto da:
a) soci attivi (juniori, seniori e veterani);
b) soci onorari;
c) soci dell’organizzazione giovanile (OG);
d) simpatizzanti.


II. affiliazione
a) SOCI ATTIVI
Tutte le persone di ambo i sessi che hanno compiuto i 14 anni possono aderire allo SCC in qualità di soci attivi. L’iscrizione va inoltrata al comitato del club in forma scritta. Il comitato assume i nuovi soci con riserva di approvazione dell’assemblea. I soci attivi appartenenti a più sci club pagheranno soltanto una volta la tassa FSS (contributo centrale e abbonamento alla propria rivista) tramite il club d’adozione da loro indicato. Qualora il club d’adozione non corrispondesse allo SCC, il socio verrà registrato presso la FSS come membro C (statuti FSS, art. 7).I soci attivi, minori di 20 anni, fanno parte della categoria juniori. I soci attivi che hanno aderito all’associazione per 25 anni ininterrottamente possono essere proposti dal club come veterani della FSS.


b) SOCI ONORARI

soci attivi che hanno reso un servizio particolarmente meritevole allo SCC, su proposta del comitato, possono essere nominati soci onorari dall’assemblea. Questi soci hanno gli stessi diritti dei soci attivi; essi sono esenti dal pagamento della tassa sociale.


c) SOCI DELL'ORGANIZZAZIONE GIOVANILE
All’organizzazione giovanile aderiscono i ragazzi di ambo i sessi fino all’età di 14 anni. Essi non hanno diritto di voto e non pagano il contributo FSS.


d) SIMPATIZZANTI
Persone fisiche o giuridiche che si interessano agli obiettivi del club o lo vogliono sostenere, possono aderire all’associazione in qualità di simpatizzanti. I simpatizzanti hanno il diritto di partecipare a tutte le manifestazioni indette dallo SCC ma non sono membri del club e non hanno diritto di voto. I membri iscritti al gruppo competizione, con licenza FSS, non possono essere dei simpatizzanti.


Art. 4
II soci attivi, che aderiscono da più di 40 anni alla FSS, sono segnalati dal club alla federazione per la menzione di “membro libero”. Questa gli darà il diritto al distintivo FSS con bordo d’oro.


Art. 5
L'affiliazione termina con le dimissioni, il decesso o l'espulsione del socio. Le dimissioni dallo SCC devono essere inoltrate al comitato per iscritto entro il 30 aprile. Scaduto questo termine l'affiliazione si intende rinnovata per un altro anno. Il socio che, malgrado ripetute sollecitazioni, non abbia corrisposto la tassa sociale, o il socio che col proprio comportamento danneggi gli interessi dello SCC, potrà essere espulso. L'assemblea decide su proposta del comitato.


III. Anno d'esercizio e contributi
Art. 6
L’anno d’esercizio va dal 1. giugno al 31 maggio.


Art. 7
II contributi dei soci attivi e dei simpatizzanti vengono fissati dall’assemblea dei soci e sono esigibili dopo l'assemblea generale ordinaria. L’importo massimo del contributo pro persona non può superare Fr. 60.-


Art. 7 bis
La singola tassa per la Competizione SCC può superare Fr. 60.-. L’importo massimo del contributo
pro persona non può superare Fr. 150.-


Art. 8
Per gli obblighi dello SCC risponde unicamente il patrimonio del club. Ogni responsabilità personale dei soci è esclusa.


IV. Patrimonio del Club
Art. 9
Il patrimonio sociale é costituito dai beni di proprietà del club, dal materiale e dalle liquidità. Le fonti ordinarie sono le tasse sociali (art. 7) ed i contributi annuali dei soci.


V. Gli organi
Art. 10
Gli organi del club sono:
a) l'assemblea dei soci;
b) il comitato;
c) i revisori dei conti.


Art. 11
L'ASSEMBLEA DEI SOCI
L'assemblea è l'organo superiore del club. Questa viene convocata dal comitato e ha luogo ogni anno entro il 15 novembre. L'invito scritto, munito dell'ordine del giorno, viene inviato ai soci almeno 15 giorni prima della data prevista.


Art. 12
L'assemblea ha potere decisionale se il 10% dei soci con diritto di voto sono presenti. Se un'assemblea, convocata secondo gli statuti, non raggiunge il quorum può essere immediatamente riconvocata. Comunque essa deve aver luogo al più tardi entro un mese. Questa seconda assemblea ha in tutti i casi potere decisionale. La convocazione per l'assemblea ordinaria farà esplicita menzione della modalità adottata per la riconvocazione.


Art. 13
L'assemblea è presieduta dal presidente del club. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei voti espressi. Elezioni e votazioni si effettuano pubblicamente. Un quinto dei membri presenti con diritto di voto può esigere una votazione segreta. In caso di parità di voti decide il voto del presidente.


Art. 14
Sono di competenza dell'assemblea generale:
a) l'approvazione del verbale dell'ultima assemblea;
b) l'approvazione dei rapporti annuali di attività;
c) l'approvazione dei conti e del rapporto di revisione;
d) l'ammontare delle tasse sociali per la stagione entrante;
e) la nomina del comitato e del suo presidente;
f) la nomina della commissione di revisione;
g) le ammissioni, le dimissioni e le radiazioni dei soci;
h) la delibera delle proposte del comitato e dei soci;
i) le nomine dei soci onorari;
j) la segnalazione di soci alla FSS secondo art. 4 SCC;
k) l'approvazione del programma per la stagione entrante;
l) la modifica dello statuto;
m) lo scioglimento dell'associazione.


Art. 15
Un'assemblea generale straordinaria può essere convocata su proposta del comitato, oppure su domanda scritta di almeno 1/5 dei soci aventi diritto di voto.


Art. 16
COMITATO
Il comitato è composto da 7 a 11 membri: il presidente, il vice presidente, il segretario, il cassiere
ed altri membri. Il comitato si organizza per le cariche interne.


Art. 17
I membri del comitato sono eletti dall'assemblea per una durata di due anni. Se un membro del comitato rinuncia al mandato prima del termine, il sostituto riceve un incarico dal comitato per il restante periodo ordinario. I membri del comitato possono essere rieletti.


Art. 18
Il comitato si riunisce in caso di necessità su convocazione del presidente o su richiesta di almeno
1/3 dei membri del comitato. La convocazione dovrà precisare l'ordine del giorno. Il comitato ha facoltà decisionale solo con la presenza della maggioranza (metà + uno) dei membri. Le decisioni
sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità, il voto del presidente è decisivo.


Art. 19
Per spese non preventivate il comitato può disporre fino ad un importo massimo di Fr. 10’000.-. Per importi superiori deve ricorrere all’approvazione dell’assemblea. Sono riservati casi di provata
urgenza, dei quali il comitato dovrà in ogni caso rendere conto all’assemblea.


Art. 20
Lo SCC si impegna verso terzi mediante la firma collettiva a due del presidente, del vice-presidente, o del cassiere, oppure di uno dei tre unitamente ad un altro membro di comitato.


Art. 21
REVISORI DEI CONTI
L'assemblea elegge per una durata di 2 anni, due revisori dei conti. Questi controlleranno la contabilità del comitato dandone atto all'assemblea. I revisori dei conti possono essere rieletti.


VI. Responsabilità
Art. 22
I soci dello SCC non rispondono personalmente degli impegni del club. Questi sono garantiti unicamente dal patrimonio sociale.


Art. 23
Il comitato è tenuto a stipulare e a mantenere un'assicurazione di responsabilità civile a nome del
club, che copra ogni rischio relativo alla sua attività.


Art. 23 bis
Per i membri dello sci club vale la seguente tabella con le condizioni di responsabilità:

 

Età partecipante:  < 7anni        8-15 anni                 16-17 anni                         >18 anni

 

Responsabilità:    Genitore     Monitore G+S         In gruppo: Monitore G+S          Propria

                                                                         Liberi: genitori

 
Aspiranti e aiuto monitori hanno l’obbligo di restare sempre in gruppo.


VII. Scioglimento dello Sci Club Capriasca
Art. 24
Fintanto che almeno dieci soci si impegnino a perseguire gli scopi del club questo continuerà la sua attività. In caso contrario


VIII. Modifiche dello statuto
Art. 26
Il comitato è competente a proporre all'assemblea una modifica degli statuti. Tale modifica si ritiene accettata se almeno i 3/4 dei presenti aventi diritto di voto sono favorevoli. I soci possono presentare al comitato, nella forma scritta, una proposta di modifica. Esso la sottoporrà all'assemblea immediatamente successiva, riservandosi il diritto di opporre delle controproposte.


IX. Disposizioni finali ed abrogative
Art. 27
II presente statuto entra in vigore dopo l’approvazione da parte dell’assemblea dei soci del club ed abroga ogni disposizione statutaria precedente.


Art. 28
Approvato dall’assemblea generale ordinaria dei soci del 24 maggio 2019.
Il presidente: Lorenzo Mena
Il vice presidente: Mattia Bertoli